Contenuto Pubblicitario
Aspetti legali e tributari delle criptovalute

Aspetti legali e tributari delle criptovalute

15 Giugno 2018 1 Di Mattia Mancin

Proseguiamo il nostro discordo riguardo aspetti tributari e legali alle criptovalute, dopo l’articolo che trovate qui. Siamo ancora in compagnia del nostro esperto Mattia Agnoletto al quale rivolgeremo qualche altra domanda tecnica.

Riprendendo il discorso rimasto in sospeso la scorsa settimana, in riferimento a dove teniamo i nostri bitcoin è necessaria una precisazione: come dobbiamo comportarci dal punto di vista fiscale se le criptovalute vengono conservate in un hardware wallet, ad esempio in un Ledger Nano, di proprietà ovviamente del detentore che è residente in Italia?

Occorre precisare che stiamo parlando di dichiarazione dei redditi relativa a contribuente italiano (persona fisica senza partita iva) residente in Italia che abbia la disponibilità della chiave privata (non-custodial wallet). Per tale contribuente il quadro RW non è idoneo a dichiarare la detenzione di criptovalute. Innanzitutto occorre risolvere il problema dell’a-territorialità. Una possibile soluzione può essere trovata analizzando la detenzione della chiave privata. La detenzione della chiave privata in capo al contribuente è atta a considerare che le criptovalute siano nella sua disponibilità (e non di terze parti). Pertanto la detenzione di criptovalute si può ritenere essere in Italia. In conclusione di questo ragionamento, idoneo a scavalcare a piè pari l’a-territorialità, la mera detenzione di criptovalute non deve essere dichiarata. Ciò che deve essere dichiarato è l’eventuale differenziale algebrico (plusvalenza e minusvalenza, quest’ultima solo per alcuni inquadramenti)”.

Consigli per gestire la plusvalenza

Abbiamo in sostanza capito che, nel nostro paese non c’è una vera e propria regolamentazione circa la detenzione e di conseguenza la tassazione delle criptovalute in possesso a ciascun individuo, in quanto manca una vera e propria definizione/collocazione, dal punto di vista fiscale, di questo “valore” a cui abbiamo attribuito il nome di bitcoin. In pratica sappiamo solo cosa “non è”, non “cosa è” in quanto non è ancora stato ben definito nel nostro sistema fiscale. Cosa ne pensi Mattia in riguardo a questa questione? Come ci consigli di comportarci? Oltre a denunciare la detenzione nel quadro RW come ci hai spiegato la scorsa settimana, riguardo ad una eventuale monetizzazione, cioè una conversione bitcoin / moneta FIAT, come viene gestita la plusvalenza?

Il Codice Civile del 1942 non è in grado di prevedere il bitcoin del ventunesimo secolo in quanto regola il conoscibile. Per questo motivo occorre introdurre una normativa di riferimento. Mi sento di consigliare ai contribuenti di comportarsi in modo prudenziale dichiarando la detenzione di criptovalute. È doveroso precisare che non è la mera detenzione che implica tassazione bensì è l’eventuale plusvalenza, in sede di smobilizzazione.

È necessario distinguere tra due tipologie di cessione di criptovalute:

  1. Cessione a termine relativamente ad acquisti e vendite all’attuale tasso di cambio.
  2. Cessione a pronti in caso di acquisti e vendite al tasso di cambio in data futura.

Nel primo caso la plusvalenza realizzata deve essere dichiarata nel quadro RT. Nel secondo caso siamo di fronte ad un reddito imponibile se la giacenza “media” dei wallet complessivamente detenuti dal contribuente, supera il controvalore in euro di 51.645,59 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta. La plusvalenza derivante deve essere dichiarata nel quadro RT. Occorre precisare che l’Agenzia delle Entrate parla di giacenza “media” sebbene l’art.  67 comma 1-ter del TUIR consideri la mera giacenza senza riferimento alcuno al concetto di media. Le plusvalenze, generatesi come esposto in precedenza, sono assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 26 per cento”.

Quindi se, ad esempio, io detenessi l’equivalente di 300.000 euro su di un wallet, potrei dividere le monete in 3 parti da 100.000 (quindi minore della cifra da te indicata) e detenerle su tre wallet diversi, in tal modo non avrei bisogno di denunciare la plusvalenza, oppure la cosa non è fattibile? Detto in parole molto, molto povere c’è un modo per così dire elegante per “raggirare un po'” la legge utilizzando più account intestati magari alla nonna o allo zio?

Ogni titolare di wallet è tenuto al rispetto delle norme trattate in precedenza. Nel caso di specie occorrerebbe eseguire un bonifico ad un terzo senza partita iva. Successivamente il terzo si affida ad un exchange per la conversione in criptovaluta.  Il problema è semmai un altro: come giustificare quel bonifico mediante una causale sensata. Un’altra via potrebbe essere quella del denaro contante. A partire dal 1° gennaio 2018 vi è un’importante novità in tema di antiriciclaggio introdotta dal D.lgs. 90/2017, che ha aggiornato il D.lgs. 231/2007, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio). Ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.lgs. 90/2017 il limite massimo dell’uso di contanti è pari a 2.999,99 euro (anche tra privati), fatta eccezione per i money transfer e assegni per i quali il limite rimane di 999,99 euro. Il superamento di tali limiti avviene anche se i trasferimenti di denaro sono frazionati. Il trasferimento di denaro oltre tale importo può essere eseguito solo attraverso banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Si tenga presente che quanto detto non sussiste nel caso in cui i prelievi o versamenti per cassa in contanti siano effettuati dal proprio conto corrente perché tale operazione non è un trasferimento tra soggetti diversi. Tuttavia movimenti di grosse somme di denaro potrebbero far scattare controlli da parte del fisco e della Guardia di Finanza. Da tali controlli potrebbero derivare sanzioni amministrative pecuniarie. In sintesi, da quanto detto si può dedurre che tra privati è possibile trasferire denaro contante per un massimo di 2.999,99 €. Pertanto si può legalmente trasferire una somma di denaro contante ad un terzo il quale può utilizzarla per convertirla in criptovaluta.

Cosa fare per le richieste di finanziamento

Senza entrare troppo nel dettaglio, per quanto riguarda il discorso ICO, le cosiddette Initial Coin Offer, cioè le richieste di finanziamento che, una volta servivano solo per “finanziare” l’uscita di nuove monete e che oggi invece sono “la moda” per finanziare praticamente di tutto, come dobbiamo comportarci a livello tributario? Da quel poco che ne so non sono ancora regolamentate come sistema di crowdfunding finanziario o sbaglio?

“Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” (Inferno Canto III, La Divina Commedia di Dante Alighieri). Parafrasando, consiglio di stare in guardia se si vuole entrare nel mondo delle ICO perché una volta varcata la porta non si torna indietro. Strutturare una ICO è complesso e spesso vengono lanciate con troppa leggerezza ma, come Virgilio disse a Dante, non si deve aver paura di entrare. “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” (Inferno Canto XXVI – Canto di Ulisse, La Divina Commedia di Dante Alighieri). Il viaggio di Ulisse tendeva all’allargamento illimitato dei confini del conoscere e tale è anche quello relativo alle ICO. Le ICO hanno l’obiettivo di finanziare progetti basati su blockchain o similari. Relativamente agli aspetti tributari è innanzitutto necessario un inquadramento giuridico del token che potenzialmente può differire da ICO a ICO, come da ITO a ITO. Conclusosi l’inquadramento, il contribuente si comporterà secondo le norme di diritto italiano. Per quanto concerne la regolamentazione delle ICO in Italia: non è corretto dire che non sono regolamentate. In Italia è giuridicamente possibile lanciare una ICO. La strada di solito consigliata è quella di valicare le Alpi sebbene costituire una società di diritto estero per lanciare una ICO porta con sé alcuni problemi di fondo:

  • Esterovestizione (art.73 comma 3 del TUIR);
  • Rispetto di tutte le normative vigenti nel Paese in cui si stabilisce la sede legale;
  • Rispetto delle normative di ogni singolo Paese in cui viene acquistato il token.

Difficile fare una panoramica completa in poche righe su un argomento tanto vasto quanto complesso delle ICO. Concludo dicendo che insieme a Way4 supportiamo società e persone fisiche che vogliono immergersi in questo mondo complesso fornendo consulenza a trecentosessanta gradi.

Ringraziamo il nostro esperto e vi diamo appuntamento tra 7 giorni per parlare di un nuovo argomento, IOTA, un’altra cryptovaluta non più basata su una blockchain, bensì sul Tangle e sui DAG, ma non sveliamo troppo altrimenti roviniamo la sorpresa.

Ricordo inoltre che, ricordate che, per partecipare attivamente alle attività di mining del bitcoin, è possibile iscriversi gratuitamente al mio gruppo di miners, a questo link.

Coloro invece che volessero avere una prima consulenza generale e gratuita, possono iscriversi gratuitamente al mio gruppo meetup di Padova al seguente link.

Contenuto Pubblicitario
Banner Istituzionale Italpress 666x82