Contenuto Pubblicitario
Brexit, per i trasporti nuovi accordi Ue – Regno Unito

Brexit, per i trasporti nuovi accordi Ue – Regno Unito

23 Febbraio 2021 0 Di Rebecca Faioni

L’ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito definisce le disposizioni post-Brexit per il trasporto di merci su strada e il trasporto aereo.

Cosa cambia per i trasporti dopo la Brexit

Firmato il 24 dicembre 2020 e in vigore dal primo gennaio 2021, l’Accordo segna l’uscita effettiva del Regno Unito dall’Unione e dal Mercato unico europeo.

Necessarie, dunque, dopo la Brexit, nuove regolamentazioni per i trasporti così da garantire la continuità dei collegamenti attraverso e all’interno dei Paesi membri dell’Unione da un lato e quelli del Regno dall’altro.

Vediamo quali sono le norme da applicare a conducenti e veicoli, e le relative modalità di trasporto richieste dall’Accordo commerciale per effettuare trasporti dopo la Brexit.

Merci su strada: transito sì, ma solo una o due volte

Il titolo dell’Accordo relativo al trasporto di merci su strada si applica prima di tutto a quei trasporti che hanno fini commerciali. Laddove il conducente non percepisca alcuna retribuzione, e nel caso non vi sia nessun tipo di profitto, il trasporto è definito come avente fine non commerciale, e quindi il titolo non si applica. In aggiunta, bisogna tenere presente che rimangono valide anche le norme stabilite dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti.

I trasportatori di merci su strada possono effettuare viaggi a carico con un veicolo verso il territorio dell’altra parte, e quindi dall’Unione verso il Regno Unito e viceversa, con o senza transitare per il territorio di un Paese terzo al di fuori dell’Unione.

In aggiunta, i trasportatori su strada possono anche effettuare viaggi dal proprio stabilimento verso il territorio della propria stessa parte transitando attraverso il territorio dell’altra parte. Con questo si intende che è possibile effettuare viaggi a carico da un Paese membro con destinazione un altro Paese membro con transito intermedio nel territorio dell’altra parte, e dunque in questo caso il Regno Unito, e viceversa.

Secondo l’Accordo, i trasportatori su strada del Regno Unito possono portare a termine al massimo due viaggi a carico da uno stato membro a un altro stato membro senza dover transitare nuovamente attraverso il Regno Unito.

All’interno dello stesso stato membro dell’Unione, i trasportatori di merce su strada del Regno Unito possono effettuare un unico viaggio a carico purché questo avvenga entro sette giorni dallo scarico nel medesimo Stato membro delle merci trasportate dal regno Unito.

Possono effettuare sino a un massimo di due viaggi a carico nel territorio d’Irlanda anche i trasportatori di merce su strada del Regno Unito con sede in Irlanda del Nord. Effettuati i due viaggi a carico nel territorio dell’Unione i trasportatori del Regno Unito devono rientrare in UK. Viceversa, anche i trasportatori dell’Unione godono della possibilità di effettuare sino a un massimo di due viaggi a carico in Regno Unito.

Trasporto stradale, ecco i requisiti per trasportatori e veicoli 

Secondo l’Accordo, è necessario poi che i trasportatori siano muniti di una licenza valida rilasciata a chi soddisfa i requisiti richiesti elencati nell’Allegato ROAD-1, parte A, Sezione 1 dell’Accordo.

La licenza o una copia certificata della licenza deve essere tenuta a bordo del veicolo e mostrata ai doganieri nei luoghi di controllo di entrambe le parti, e cioè sia nell’UE che in UK. La licenza deve anche soddisfare almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato ROAD-1, parte A, appendice ROAD.A.1.4.

Inoltre, il viaggio deve essere effettuato da conducenti con un certificato di idoneità professionale. I conducenti devono rispettare le norme relative a orari di lavoro, utilizzo dei tachigrafi, e tempi di guida con le dovute interruzioni. Alle operazioni di trasporto che si svolgono in parte su territori terzi si applica l’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

I veicoli che soddisfano i necessari requisiti elencati nell’allegato ROAD-1, parte C, sezione 1 dell’Accordo sono autorizzati a effettuare viaggi nel territorio dell’altra parte e non è possibile vietarne l’uso. Occorre anche che i tachigrafi utilizzati dai trasportatori siano installati, controllati e collaudati prima di effettuare il viaggio.

Trasporto aereo, nuove regole per vettori e voli di linea e non

Per quanto riguarda invece il trasporto aereo, l’Accordo stabilisce i diritti di traffico per la circolazione dei vettori aerei. Il relativo articolo garantisce a entrambe le parti, e cioè si intende Unione e Regno, il diritto di sorvolare i territori reciproci senza atterrarvi, oppure di sorvolarli effettuando scali con fini non commerciali.

L’Unione garantisce al Regno la possibilità di fare scalo nei suoi territori per trasporti aerei di linea o non di linea, e viceversa. Se lo scalo in un paese terzo al di fuori dell’Unione è previsto, l’articolo concede l’opzione per l’Unione e il Regno di firmare accordi bilaterali cosicché sia possibile al Regno Unito di effettuare trasporti aerei “all-cargo” di linea o non di linea con origine o destinazione il Regno Unito passando attraverso un paese terzo e un paese membro dell’Unione. Lo stesso vale anche per l’Unione.

Inoltre, il volume, la frequenza, la regolarità, la capacità, le rotte, e il tipo del veicolo aereo utilizzato non possono essere sottoposti a limiti presi da una delle due parti unilateralmente. Questi devono però rispettare i requisiti richiesti per motivi di sicurezza, ambientali, tecnici, operativi e doganali.

Trasporto aereo con fine commerciale, nuovi accordi per Blocked-space e Code-sharing

Accordi di “blocked-space” e di “code-sharing” sono poi necessari per il servizio di trasporto aereo con fine commerciale. Per “code-sharing” ci si riferisce all’accordo tra linee aeree per cui un vettore operativo condivide e colloca il suo codice sul volo di un altro vettore aereo.

Mediante tali accordi, il Regno e l’Unione sono autorizzati a utilizzare i vettori del Regno, dell’Unione, o anche un vettore operativo di un paese terzo, che svolga la mansione di vettore commerciale. Si intende che questi debbono rispettare le norme dell’Unione e del Regno, e disporre dei necessari diritti di traffico.

È anche possibile prestare servizi che abbiano sia origine che destinazione nei territori dell’altra parte, e dunque nell’Unione o nel Regno, o che abbiano origine e destinazione nei territori dell’altra parte dell’Accordo e un paese terzo.

L’Accordo prevede che l’identità del vettore (o dei vettori) venga sempre comunicata all’acquirente di un biglietto al momento della prenotazione. Se però il passeggero modifica il volo in seguito alla prenotazione, questa verrà comunicata quando definita nuovamente. Per quanto riguarda invece i costi, sia l’Unione che il Regno Unito consentono ai vettori aerei di stabilire liberamente le tariffe sulla base di una concorrenza equa.

Effetto Brexit: aumentano i costi per il trasporto merci

Se si guardano poi i risultati effettivi della Brexit sullo spostamento e trasporto di merci, si nota un aumento generale dei costi. Il costo di trasporto di merci dall’Italia al Regno Unito è infatti quadruplicato dopo l’imposizione delle nuove procedure doganali, e anche a fronte della situazione causata dal Coronavirus.

Guardando alle tariffe per i servizi FTL di viaggi spot, e cioè viaggi a carico completo, da un range di 1,5 a 3 euro al chilometro sono arrivate persino a toccare i 10 euro al chilometro anche a causa dei lunghi tempi di attesa richiesti alle dogane per l’adempimento delle procedure di controllo.

Uno dei problemi che è emerso sui trasporti dopo la Brexit riguarda proprio i tempi di consegna, che così sono diventati difficili da rispettare, e si sono quindi allungati. Buona pratica quindi per gli operatori in questo periodo sarebbe l’inclusione di clausole nei loro contratti di vendita per evitare contestazioni sulla questione di tempistica.

 

Questo è il secondo articolo sui nuovi accordi tra Europa e Regno Unito dopo la Brexit. Il precedente articolo, Londra, City in crisi: la Brexit dimentica i servizi finanziari, è stato pubblicato lo scorso 10 febbraio.

Contenuto Pubblicitario
Banner Istituzionale Italpress 666x82