Contenuto Pubblicitario
Risparmio, perché il Bail-in e la Patrimoniale sono incostituzionali

Risparmio, perché il Bail-in e la Patrimoniale sono incostituzionali

05 Marzo 2019 0 Di Davida Camorani

Il bail-in e la Patrimoniale sono incontrasto con la Costituzione, perché qualsiasi esproprio della proprietà privata può avvenire solo per interesse collettivo e dietro indennizzo.

Bail-in e patrimoniale, ecco perché sono incostituzionali

A distanza di tre anni dall’adozione della Direttiva europea del 2016, che ha introdotto il bail-in coe strumento con cui si può procedere in aiuto alla “banca bisognosa”, è ora intervenuta la Banca d’Italia che ci fa sapere che “Il bail-in nel 2016 fu affrettato, ora è inapplicabile“.

Ma partiamo dall’inizio e cerchiamo di comprendere innanzitutto cosa sia esattamente il bail-in. Questo video disponibile in rete ce lo spiega con parole semplici e ben comprensibili.

La materia, pertanto, riguarda il risparmio che il Cittadino affida in custodia alla propria banca di fiducia e che, come ricorderemo subì nella notte tra il 9 e il 10  luglio del 1992 un prelievo forzoso del 6 per mille a ricaduta su tutti i conti degli italiani, sia essi bancari che non.

Uno scenario che rappresentò uno dei momenti finanziariamente più bui della nostra Nazione.

Quella notte viene ricordata dagli Italiani come la notte del “furto legalizzato”, un furto commesso dallo stesso Stato, il quale, mentre il Cittadino dormiva sonni tranquilli, prelevava dai suoi sudati risparmi il 6 per mille, un prelievo che non risparmiò neppure i libretti dei bambini.

Si ricorda anche che, esattamente un mese dopo il forzato prelievo, il 13 agosto del 1992, sul palco della storia saliva Moody’s, l’agenzia di rating che declassò doppiamente i nostri Btp, i Buoni del Tesoro Poliennali.

I protagonisti della scena politica di allora che decisero la manovra di prelievo sui conti dei risparmiatori italiani furono: Giuliano Amato, che era appena arrivato a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio dei Ministri,  il governatore della Banca d’Italia Carlo Azreglio Ciampi, il ministro del Tesoro Piero Barucci, il ministro delle Finanze Giovanni Goria e il ministro del Bilancio Franco Reviglio.

Il direttore generale del Ministero del Tesoro era invece Mario Draghi, oggi presidente della Bce, la Banca centrale europea,  il cui mandato è in scadenza il prossimo 31 ottobre.

A Mario Draghi è stata di recente conferita (il 22 febbraio), dall’Univerità di Bologna, la Laurea honoris causa in giurisprudenza.

Per meglio ricordare ciò che davvero avvenne in quella notte non c’è miglior libro di storia del testo che si intitola Decreto legge dell’11 luglio 1992, n. 333 – “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”, in cui si legge:

«Per l’anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull’ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti».

Inoltre, per evitare fughe di capitali, il decreto, scritto l’11 luglio, rese il prelievo forzoso del 6 per mille sui depositi retroattivo al 9 luglio.

Oggi, a distanza di 27 anni, torna l’incubo di un nuovo prelievo forzoso.

Prerogativa dell’Associazione no profit Italian Excellence in the World, che presiedo, è quella di esercitare il compito di Severi Custodi lasciato dai Padri Costituenti al Popolo Italiano e di esercitarlo nelle vesti di Cittadini.

Tale compito viene a tutti noi conferito il 22 Dicembre del 1947 dal Presidente Umberto Elia Terracini nel giorno di votazione ed approvazione della Costituzione.

Queste le parole espresse in quella occasione e qui fedelmente riportate:

“L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il Popolo Italiano, cui essa lo affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.”

Ci chiediamo se ciò che fu fatto al risparmio degli Italiani in quella notte di 27 anni fa, fosse costituzionalmente possibile e se, alla luce della risposta, si possa ripetere anche con una “patrimoniale”, perchè sempre di prelievo sul risparmio si tratta.

Per comprendere in pieno la Cara Madre è necessario pertanto addentrarsi nei Lavori preparatori occorsi per la stesura di ogni singolo Articolo deliberato, che rappresentano le uniche prove scientifiche del nostro “Stato di Diritto”.

L’Assemblea costituente (Archvio della Camera dei Deputati).

Nello specifico ci siamo addentrati nelle discussioni che hanno partorito sia l’articolo 47 della Costituzione, dedicato alla “protezione e tutela del risparmio” e in quelle che hanno partorito l’articolo 42, che ci spiega come e, a quali condizioni, l’esproprio di un bene, e nello specifico trattasi di bene economico privato, possa avvenire.

Pertanto, da una attenta lettura delle discussioni avvenute per entrambi gli articoli deliberati, il bail-in o qualsiasi altra forma di aggressione sul risparmio è incostituzionale.

L’incostituzionalità ci viene ben spiegata dagli stessi Padri Costituenti nei Verbali redatti per entrambi gli articoli citati.

L’articolo 47 della Costituzione: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio

L’articolo 47 recita:

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” parla chiaro, molto chiaro.

Addentriamoci pertanto in qualche intervento avvenuto in Assemblea Costituente e comprenderemo la sacralità del risparmio.

Siamo nella seduta del 10 ottobre del 1946, nella prima Sottocommissione della Commissione che stava proseguendo la discussione sui principî dei rapporti sociali (economici) che dovevano proteggere e tutelare il risparmio del Cittadino.

Ecco alcune delle parti del lungo Verbale.

Il Padre Costituente Lucifero D’Aprigliano Roberto così si esprime:

“Il risparmio, infatti, dice qualche cosa di più; è qualcosa di più sudato e di più rispettabile. Il risparmio è la genesi della proprietà. È proprio questa filiazione del lavoro che si può consolidare e trasformare in proprietà, ma essa è in uno stato fluido di particolare delicatezza ed ha bisogno di una particolare protezione. Ecco perché ritiene che debba essere protetto il risparmio in questa sede”.

Il Padre Umberto Merlin sottolinea anch’egli l’importanza della tutela del risparmio, mentre il Costituente Ottavio Mastrojanni dichiara che “Nessun cittadino può dubitare che il suo risparmio possa essere aggredito”.

Queste affermazioni, che rappresentano una minima parte della discussione, fecero scaturire l’articolo 47, dal quale possiamo comprendere come qualsiasi attacco al risparmio sia gravemente incostituzionale.

Esaminiamo invece l’Art 42 che riguarda sempre il risparmio nella veste di proprietà del Cittadino, che nello specifico è una proprietà economica.

Articolo 42: La proprietà è pubblica o privata

L’articolo 42 recita:

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

I risparmi sono proprietà privata e come tutte le proprietà private possono essere oggetto di esproprio il quale può avvenire solo ed esclusivamente se siamo in presenza del requisito di un interesse generale per la collettività.

Pertanto il prelievo forzoso, sia esso chiamato bail-in che patrimoniale, si configurerebbe in un vero e proprio Esproprio che, nello specifico, avverrebbe sia senza indennizzo, come la Costituzione invece tassativamente prevede, che in assenza del requisito fondamentale di interesse della collettività in quanto andrebbe a soccorrere solo specifici soggetti privati cioé le banche.

Come Cittadini ci poniamo tre domande:

  1. Cosa ne pensa la Corte Costituzionale?
  2. Cosa ne pensa il Presidente della Repubblica?
  3. Cosa ne pensa il Procuratore Generale della Repubblica?

Attendiamo fiduciosi.

Contenuto Pubblicitario
Banner Istituzionale Italpress 666x82