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Unioni civili: la nuova legge punto per punto

Unioni civili: la nuova legge punto per punto

26 Marzo 2016 0 Di Rita Dietrich

Unioni civili: seconda puntata dell’approfondimento di Italia Notizie 24. Questa settimana, dodici punti per orientarsi nella legge sulle coppie di fatto, fra nuovi diritti riconosciuti e altri ancora negati.

Unioni civili, seconda puntata dell’approfondimento di Italia Notizie 24 sulla legge in discussione al Parlamento. La prima puntata, publicata la settimana scorsa, è disponibile qui.

Unioni civili, cosa prevede la legge

Prima di tutto occorre dire che non vi sono differenziazioni fra coppie di fatto etero o omosessuali, ma il tabù sulle adozioni per far mandare giù il provvedimento a diversi senatori compresi anche quelli del centro destra, non è stato toccato, così come la scelta di eliminare l’obbligo di fedeltà presente invece nel codice civile per il matrimonio, considerato ormai anche per chi è legalmente sposato un retaggio antico che prevedeva al fedifrago la colpa della separazione causata dalla sua inosservanza.

Già dal titolo della legge sulle unioni civili, comunque, le indicazioni sono precise: ‘Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze’, e mirano all’uguaglianza fra tutti i cittadini con la predominanza di provvedimenti nei quali si specifica il termine “coppia Gay”.  La prima parte infatti è interamente dedicata alle coppie gay, mentre la seconda disciplina la convivenza sia etero che non.

Ecco i punti salienti:

  • Unioni civili e formazione sociale: due persone maggiorenni appartenenti allo stesso sesso possono di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni formalizzare la loro unione indicando dati anagrafici, regimi patrimoniali e residenza che vengono registrati nell’archivio dello stato civile. Le parti possono scegliere di cambiare anche cognome o di mantenerne due.
  • Quando l’unione è impedita: le cause possono essere 4, la sussistenza di un precedente contratto di matrimonio di una delle due parti, l’interdizione per infermità, rapporti di parentela, la condanna definitiva per omicidio o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
  • Non c’è obbligo di fedeltà, ma obbligo di vita familiare: con la formalizzazione dell’unione le parti acquisiscono gli stessi diritti e doveri, hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, e alla coabitazione, hanno l’obbligo secondo le proprie capacità di contribuire ai bisogni comuni ed eleggono un indirizzo per la coabitazione e vita familiare.

    no adozione

    diritto adozione negato

  • Diritti successori e reversibilità: viene applicato il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni, cosi come i diritti di successione e le norme di reversibilità.
  • No alla step-child adoption: nonostante i conviventi vengano formalmente equiparati ai coniugi, non è possibile l’adozione di bambini, eccetto che nel rispetto delle norme vigenti promosse dai giudici. (insomma qui rimane invariato il problema che l’adozione dipende dalla discrezione di giudici e dalla bravura degli avvocati). Questo problema coinvolge oltre che i gay anche gli etero, lasciando così inalterate tutti gli impedimenti attualmente previsti dalla legge.
  • Divorzio rapido: il procedimento per lo scioglimento dell’unione gay si riduce ad una manifestazione, anche disgiuntamente, della volontà di separarsi davanti all’ufficiale di stato civile.
  • Cambio di sesso: se uno dei due partner decide di cambiare sesso, l’unione gay viene sciolta, mentre se la coppia è sposata perché registrata come etero, il cambio sesso la trasforma in un unione civile. Questo emendamento è stato introdotto per sottolineare che il matrimonio vero e proprio in Italia è riconosciuto solo alle coppie etero.
  • Coppie di fatto etero: si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite da legami affettivi e materiali e di reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, affinità adozione, matrimonio o da unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di problemi penitenziari, malattia o ricovero, donazioni di organi, e funerale.
  • Diritto casa a tempo: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per un minimo di due anni ed un massimo di 5, in caso di presenza di figli il minimo arriva a 3, se la casa è in affitto il convivente ha diritto di succedergli nel contratto. Questo emendamento di fatto però contrasta il diritto ereditario, che invece viene stabilito come legittimo in caso di matrimonio.
  • Case popolari: i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi.
  • Diritti del convivente per quanto concerne le attività imprenditoriali: se uno dei due conviventi presta la propria opera all’interno dell’azienda dell’altro ha diritto ad una partecipazione a tutti gli utili commisurata al lavoro svolto. Questo diritto cessa se si è soci o si ha un rapporto subordinato. In questi due casi si applica la legge vigente.
  • Contratto di convivenza e rapporti patrimoniali: stipulando un contratto di convivenza con atto pubblico o privato redatto e autenticato da un notaio o da un avvocato, i conviventi oltre ad indicare la residenza e le modalità di contribuzione alla vita in comune, entrano in comunione di beni, salvo diversa specifica. Il contratto può essere modificato in qualsiasi momento ma non può avere un termine.
  • Separazione: la risoluzione del contratto di convivenza accade per accordo delle parti o recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile sia tra i conviventi che con altre persone e per morte di uno dei contraenti. Con esso ha fine anche l’unione dei beni. Spetta al notaio gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari. Nel caso che la recessione sia richiesta di uno solo dei conviventi, questo deve dare all’altro 90 giorni per lasciare l’abitazione.

Assegno di mantenimento: in questo caso le unioni vengono equiparate al matrimonio poiché vi è il dovere di mantenimento dell’altro convivente se questo versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere a se stesso. Gli alimenti vengono stabiliti proporzionalmente alla durata della convivenza.

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