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Bocciato il ricorso al Tar, il referendum va avanti

Bocciato il ricorso al Tar, il referendum va avanti

20 Ottobre 2016 0 Di Pietro Nigro

Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato da Sinistra Italiana e Movimento 5 stelle sul referendum del 4 dicembre prossimo.

Tar Lazio, inammissibile il ricorso di M5s e Sinistra italiana

Difetto di giurisdizione: è questo il motivo con cui il Tar del lazio ha respinto il ricorso presentato da Sinistra Italiana e Movimento 5 stelle sul referendum costituzionale previsto per il prossimo 4 dicembre.

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A chiedere l’intervento del Tribunale amministrativo regionale, Loredana De Petris (Sinistra italiana) e Vito Crimi, insieme agli avvocati Giuseppe Bozzi, Luciano Vasques e Vincenzo Palumbo, quali promotori del referendum, che con il loro ricorso hanno contestato la formulazione del quesito referendario che sarà sottoposto al voto degli elettori.

I promotori del ricorso sostengono che il quesito predisposto dal Quirinale non tiene conto di quanto stabilito dalla legge secondo cui, quando si tratti di revisione della Costituzione, il quesito referendario deve recare la specifica indicazione degli articoli revisionati e di ciò che essi concernono”, ha spiegato ad inizio ottobre la senatrice De Petris.

Inoltre, il dito è stato puntato anche contro la stessa formulazione del testo, definito come uno “spot pubblicitario, tanto suggestivo quanto incompleto e fuorviante, a favore del governo”.

La decisione sul ricorso è stata presa oggi, dopo quattro giorni di riunione dalla seconda sezione-bis del Tar Lazio, presieduta da Elena Stanizzi, che ha reso nota la risposta ai rilievi sollevati dai tre avvocati.

La questione sollevata è stata considerata anche urgente, dal momento che il referendum sarà celebrato il prossimo 4 dicembre. Per questo, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione. – così si legge in un comunicato del Tar.

L’individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato.

Ebbene, secondo quanto scritto dai giudici nella sentenza di oggi,

sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale – nella parte in cui recepisce il quesito – sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale.

I promotori del ricorso, in particolare, hanno contestato la formulazione del quesito, che è stata adottata e che sarà stampata sulle schede che saranno date agli elettori.

Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione – conclude il testo – sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale.

 

L’avvocato Vasquez: I giudici non hanno avuto coraggio

Secondo l’avvocato Luciano Vasques, uno dei tre che hanno presentato il ricorso,

I giudici amministrativi non hanno avuto il coraggio di affrontare il tema, sostanzialmente hanno chiuso la possibilità di una tutela giurisdizionale, evitando peraltro una legittima remissione alla Corte costituzionale.

Il rinvio alla Consulta, secondo il legale,

avrebbe probabilmente risolto un grave problema di assenza assoluta di tutela verso abusi nella formulazione dei titoli e dei relativi quesiti, nell’ambito di procedimento di referendum costituzionali”.

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