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Brexit, nuove regole per lo scambio di merci tra Europa e Regno Unito

Brexit, nuove regole per lo scambio di merci tra Europa e Regno Unito

04 Marzo 2021 0 Di Rebecca Faioni

È terminato lo scorso dicembre il periodo di transizione della Brexit iniziato il 31 gennaio 2020 a seguito del Withdrawal Agreement, l’Accordo di Recesso firmato dopo quattro anni dal referendum del 2016.

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: nuove regole per lo scambio delle merci post Brexit

Il Regno Unito, che aveva votato per il Leave con una maggioranza del 51,9% contro un 48,1% contrario alla Brexit, è uscito a tutti gli effetti dall’Unione Europea la Vigilia di Natale, ma con accordi che regolano i vari aspetti della collaborazione futura che riguardano anche il commercio con l’Europa.

È stato infatti firmato il 24 dicembre scorso l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che segna l’effettiva uscita del Regno Unito dal mercato unico europeo.

Sottoscritto dall’Unione Europea e Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom) da un lato, e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’altro, il trattato elenca le nuove normative in vigore dal primo gennaio 2021 per il commercio di beni e servizi.

Oltre a una prima parte dedicata alle regolamentazioni per il commercio, i trasporti e la pesca, l’accordo definisce anche le disposizioni generali per la collaborazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, per la collaborazione tematica per la sicurezza sanitaria e la cyber-sicurezza, e delinea le disposizioni per una sana gestione finanziaria.

Accesso al mercato per le merci: effetto Brexit su import/export

Dal primo gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte dell’unione doganale europea, e dunque non è più permessa la libera circolazione di merci, persone e capitali. Vediamo che cosa è cambiato dopo la Brexit per gli scambi di merci tra Regno Unito e UE in termini di importazioni ed esportazioni, e quali le nuove regolamentazioni.

In primo luogo, bisogna considerare che il Regno Unito diventa a tutti gli effetti un Paese terzo rispetto all’Unione, e si applica quindi l’art. 8, D.P.R. n. 633/72 sulla cessione all’esportazione verso Paesi terzi. L’ Accordo per gli scambi di merci per la collaborazione commerciale ha quindi il fine di facilitare la circolazione delle merci tramite disposizioni che regolamentino e facilitino il libero scambio. Si è previsto che dazi doganali e contingenti non vengono applicati laddove le merci rispettano le regole sull’origine previste nell’Accordo. È necessario però adempiere e rispettare le nuove procedure doganali.

Dazi doganali e regole d’origine per lo scambio di merci tra Regno e Unione

In particolare, la merce esportata deve essere spedita direttamente in Regno Unito e deve soddisfare i necessari requisiti perché sia classificata come di origine UE. L’ origine deve essere attestata dall’esportatore per poter importare la merce nel Regno Unito tramite un certificato allegato nell’Accordo (Annex Orig-4), e l’esportatore deve essere iscritto, secondo le norme previste dall’Unione Europea, al sistema REX.

Allo stesso modo, non sono applicati dazi doganali sulle merci importate dal Regno Unito di origine UK. L’ esportatore si prevede però che si identifichi come previsto dalle regole del Regno Unito tramite il codice EORI, il numero britannico per l’identificazione e la registrazione degli operatori economici. Non è necessario il numero EORI invece per la fornitura di servizi, e per lo scambio di merci tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Inoltre, l’Accordo garantisce il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO (Operatore Economico Autorizzato) ed Esportatore autorizzato per la facilitazione degli scambi commerciali.

Per quanto riguarda il certificato per l’attestazione dell’origine delle merci, l’accordo dà alle imprese la libertà di auto-dichiararne l’origine, e tenere conto del luogo dove la lavorazione del prodotto è avvenuta, se nell’Unione Europea o nel Regno Unito. La certificazione deve essere compilata dall’esportatore che è responsabile per le informazioni fornite e ha una validità di 12 mesi. Nell’arco di 12 mesi, l’attestazione d’ origine può essere applicata a un’unica spedizione o a molteplici spedizioni di uno stesso prodotto e può essere collocata su fattura o un altro documento purché descriva nel dettaglio la merce in questione. Inoltre, il certificato può essere presentato su una fattura solo per le merci che non superano il valore di 6.000 euro.

Scambio di merci con l’Unione, regime speciale per l’Irlanda del nord

Occorre poi tenere a mente che la Repubblica d’Irlanda rimane a far parte del mercato unico europeo e dunque si applicano le medesime disposizioni generali dell’Unione in materia di fisco e dogana. Il commercio tra Unione Europea e Irlanda del Nord è quindi regolamentato da un regime speciale per la circolazione delle merci, differente da quello applicato per lo scambio di merci con il Regno Unito. Il protocollo concilia così gli interessi della Repubblica Irlandese (Eire) con quelli dell’Irlanda del Nord ed evita un confine fisico all’interno dell’isola.

Le merci in entrata verso l’Irlanda del Nord dall’Unione e dalla Repubblica d’Irlanda sono sottoposte allo stesso codice doganale dell’Unione così da sottrarsi a potenziali controlli doganali sull’isola. Invece, le merci in entrata in Irlanda del Nord dal Regno Unito sono sottoposte alle necessarie verifiche per il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie nei luoghi di frontiera. Il controllo delle merci in arrivo dal Regno Unito ha creato però così di fatto un confine nel mare d’Irlanda, che ha provocato nelle scorse settimane confusione e scompiglio. Il protocollo per la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord è dunque soggetto a nuove revisioni.

Iva e circolazione di merci intra-Ue ed extra-UE

Intanto, il movimento di merci tra i paesi dell’Unione e l’Irlanda del Nord viene considerato come circolazione intra-UE, mentre gli scambi di merci tra l’Irlanda del Nord e il Regno Unito sono considerati come importazioni ed esportazioni extra-UE.

In particolare, ai soggetti passivi e agli operatori stabiliti nell’Irlanda del Nord è stato assegnato un nuovo numero di partita IVA che, anziché presentare nel codice la solita denominazione “GB” del Regno Unito, inizia invece con le lettere “XI”.

Inoltre, i soggetti passivi con sede in Unione Europea e in Irlanda del Nord possono utilizzare il meccanismo “One Stop Shop”, il sistema di sportello unico per le operazioni IVA transnazionali, per il pagamento dell’IVA sulle vendite di beni indirizzati dai paesi membri verso l’Irlanda del Nord e viceversa.

Il protocollo però non prevede un regime speciale per lo scambio dei servizi, e per questi l’Irlanda è trattata come fosse un Paese terzo rispetto all’Unione, al pari del Regno Unito.

 

Il precedente articolo sulla Brexit, intitolato Brexit, cosa cambia per scambi di servizi e investimenti  , è stato pubblicato lo scorso 26 febbraio.

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