Equilibrio di bilancio, la spada di Brenno e la Consulta
26 Dicembre 2016Una recente sentenza della Corte costituzionale, ignorata dai più, ha depotenziato le politiche di austerity imposte dal’equilibrio di bilancio introdotto nell’articolo 81 della Costituzione italiana.
Roma e la spada di Brenno
Arriva un momento, in una contesa, nel quale una persona o un organismo autorevole, entrando pesantemente nella battaglia, fa pendere le sorti per una parte o per l’altra.
Nel 390 a. C. Roma era assediata dai Galli di Brenno. Pressati da un esercito romano che avanzava da Ardea, questi cercarono un compromesso: dietro un pagamento di mille libbre d’oro si sarebbero ritirati. Quando andarono per pagare, i Romani si accorsero che le bilance erano truccate. Brenno tacitò le loro proteste gettando la sua spada sul piatto proclamando “Vae victis!” (“Guai ai vinti!”). Con quell’intervento il capo gallico credeva di aver posto fine a tutte le recriminazioni.
Equilibrio di bilancio, sentenza della Consulta
Anche i paladini dell’austerity pensavano di aver finalmente messo le cose a posto inserendo l’equilibrio di bilancio in Costituzione. La strada per nuove politiche restrittive era stata spianata e la nostra avanzata Carta costituzionale depotenziata. Ma anche oggi, come nel 390 a. C., qualcuno si è opposto al “Sacco di Roma”. 2406 anni fa fu Marco Furio Camillo a opporsi alla concessione del riscatto pronunciando la famosa frase
Non con l’oro si difende l’onore della patria, bensì col ferro delle armi!.
Oggi, per difendere la patria, non abbiamo avuto bisogno né dell’oro né del ferro ma di carta e inchiostro. È stata, infatti, una recente sentenza della Corte Costituzionale, passata sotto silenzio, a depotenziare gli effetti nefasti dell’articolo 81.
Essa, il 19 ottobre, con la sentenza 275 del 2016 depositata in cancelleria il 16 dicembre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78, limitatamente all’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
Nel farlo, la Consulta ha fornito un’interpretazione dell’art. 81 diversa, anzi, opposta, a quella imperante: l’equilibrio di bilancio voluto e applicato dal legislatore e dalle amministrazioni, infatti, con lo scopo di comprimere lo stato sociale onde liberare risorse per i mercati, è sottoposto dalla Corte alla soddisfazione dei “diritti incomprimibili”.
Tutto è cominciato da una domanda al Tar dell’Abruzzo, da parte della Provincia di Pescara.
Questa richiedeva, da parte della Regione, il pagamento del contributo dovuto, pari al 50% delle spese necessarie e documentate, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti disabili, per gli anni 2006-2012.
La Regione si era difesa non contestando le spese dell’ente ma affermando che, in virtù dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 78, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trovava un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
Il Tar, rimettendo la questione alla Corte, aveva ipotizzato l’incostituzionalità della norma citata dalla Regione che si era appoggiata all’articolo 81 sul cosiddetto Equilibrio di bilancio per sostenerla.
La Corte costituzionale ha dato ragione alla Provincia di Pescara e al Tar, abolendo l’inciso « nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
Le motivazioni della Corte costituzionale
È leggendo le motivazioni che, però, si capisce la vera portata di questa sentenza.
In essa la Consulta ha affermato che, quando si parla di un diritto costituzionalmente garantito,
spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
Secondo la tesi del Tar, che la Corte ha accolto,
il rilievo costituzionale di tale diritto [il diritto allo studio del disabile] costituisce un limite invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore, così che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di là di ogni esigenza di bilancio.
Secondo la Corte costituzionale è vero che
il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an [ se] e nel quantum[quanto] la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
La Corte costituzionale fa, inoltre, notare che la disposizione impugnata rende, erroneamente, possibile che
le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti [ossia dei diritti meritevoli di particolare tutela].
Ma la parte più importante di questa sentenza è l’interpretazione che dà dell’ articolo 81. Infatti la Corte costituzionale liquida l’appello della regione Abruzzo proprio riferendosi a quell’articolo che prevede l’ equilibrio di bilancio in Costituzione con queste parole:
A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione sia alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
La Corte ribalta quindi l’interpretazione corrente dell’articolo 81 affermando che gli interventi e i conseguenti oneri finanziari, quando riguardano il nucleo incomprimibile dei diritti fondamentali, non possono essere condizionati da esigenze di bilancio ma è quest’ultimo che, nel suo equilibrio, deve tenere conto della loro prioritaria soddisfazione.
La Corte, infatti, lamenta uno schema finanziario della compilazione del bilancio errato poiché vi
convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno.
La Corte distingue, quindi, tra spese obbligatorie, cioè quelle che rendono effettivi i diritti garantiti costituzionalmente, e spese facoltative, cioè quelle che servono per finanziare interessi e beni non meritevoli di tutela, e sembra suggerire che, programmando gli interventi e i pertinenti oneri finanziari, si assicuri prima l’ ammontare delle spese obbligatorie e in un secondo momento si agisca su quelle facoltative per riequilibrare il bilancio.