Giustizia: i tre pilastri della riforma. Vantaggi e svantaggi nelle mani dei cittadini
21 Febbraio 2026Riforma della giustizia ? Il clima politico (rectius: partitico) l’ha definita pomposamente così e lo scontro non accenna a diminuire. Ma quali saranno concretamente i vantaggi e gli svantaggi discendenti dalla nuova normativa, se diverrà operativa dopo il referendum ? Ricordo en passant che il referendum non ha quorum costitutivo, in quanto è previsto dall’articolo 138 della Carta costituzionale.
La decisione spetta ai votanti
Prima di entrare nel merito della legge costituzionale, mi piace ricordare anche quello che il costituente Prof. Piero Calamandrei affermava circa le leggi costituzionali che dovevano essere discusse dal solo Parlamento “lasciando deserti i banchi del Governo”. Voleva significare che dovevano essere il prodotto dell’attività dei componenti della sola rappresentanza parlamentare, concetto rafforzato dall’articolo 138 della Costituzione che ricorda come “le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione”.
Il ricorso al referendum confermativo è, quindi, un rimedio residuale, al quale si giunge solo se i componenti del Parlamento non sono riusciti a trovare un testo condiviso. In questo modo si scarica sui cittadini un compito che primariamente la Carta costituzionale ha assegnato ai rappresentanti eletti nelle elezioni politiche.
Tre pilasti giuridici
E veniamo al testo della legge di riforma che modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 108 della Costituzione. Si basa su tre sostanziali pilastri: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti; due diversi Consigli Superiori della Magistratura; il potere disciplinare. Sulla separazione delle carriere, premesso che la nuova normativa garantisce l’ indipendenza della magistratura unitariamente intesa e considerando che dal 1989 il processo penale ha mutato la sua essenza da giudizio inquisitorio in processo accusatorio, la riforma dà completamento a tale trasformazione. Consente una corretta simmetria delle parti processuali, ponendo il giudice in posizione equidistante rispetto alle parti: l’accusa sostenuta dal pubblico ministero, la difesa patrocinata dal difensore dell’imputato.
La riforma, però, sarà effettivamente completa solo nel momento in cui interverrà, con una norma ordinaria, la separazione dei concorsi. I due diversi ruoli della magistratura dovranno essere divisi tra loro. Analogamente gli iter di preparazione dei giudici requirenti per fare in modo che siano meglio attrezzati a svolgere il loro compito. Senza dimenticare che a loro compete, in via preliminare, anche la ricerca della prova dell’innocenza dell’inquisito. Questo primo pilastro appare, dunque, decisamente un passo in avant, in quanto garantisce al cittadino una maggiore imparzialità del giudice.
Sul secondo pilastro – l’ istituzione di due diversi Consigli Superiori della Magistratura- la legge sottoposta al referendum, ha ritenuto di dover separare, oltre che le carriere dei magistrati, anche gli organismi di controllo degli stessi. Dà vita a due diversi Consigli Superiori della Magistratura e molti autori hanno ritenuto non necessaria detta separazione. Invero, può non apparire indispensabile la creazione di questi due organismi, poiché anche il novellato articolo 104 della Carta costituzionale prevede l’indipendenza della magistratura, senza distinzione tra requirente e giudicante. Probabilmente la creazione di un secondo organo di autogoverno può definirsi ultronea. In sostanza, una modifica che non sembra necessaria al miglior funzionamento dell’organo di autogoverno della magistratura, al quale viene anche sottratto il potere disciplinare. Aggiungo che mi sembra quantomeno discutibile anche il sistema del sorteggio. Ogni magistrato, così come tutti gli altri esseri umani, gode della sua personalità e non è surrogabile ad altro. È un sistema cui siamo abituati, tutte le volte in cui domina l’incertezza e, talvolta, si affaccia la patologia. È accaduto per la individuazione dei Componenti delle Commissioni di concorso universitario ed anche per l’individuazione dei Membri del Tribunale dei Ministri. E’ auspicabile che la legge ordinaria attuativa della nuova regola, preveda ipotesi di “sorteggio calmierato” che possano porre al riparo dei rischi della imprevedibilità della “dea bendata”.
Una norma scritta male
Infine, il terzo pilasto sul potere dsciplinare. Il vero problema della riforma costituzionale, a mio giudizio, è costituito dalla istituzione dall’Alta Corte, chiamata a svolgere le funzioni disciplinari sui magistrati giudicanti e requirenti. Questa funzione oggi è svolta dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura e le sue decisioni possono essere impugnate innanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione.
Il CSM, come è noto, è presieduto dal Presidente della Repubblica che rappresenta il bilanciamento del sistema. Il Presidente, attraverso la presidenza del Consiglio Superiore, esercita il suo controllo anche sull’attività disciplinare dello stesso. Ora, con la modifica apportata dalla legge di revisione costituzionale, il Presidente della Repubblica, pur presiedendo entrambi gli istituendi Consigli Superiori, non attua più nessun controllo sull’esercizio del potere disciplinare. Nella struttura prevista il Capo dello Stato non è presente e non può esercitare il suo compito di equilibratore. In più, le decisioni dell’Alta Corte, non andranno più impugnate innanzi al potere giurisdizionale, ma saranno appellate presso la stessa Alta Corte, in diversa composizione. A mio avviso la norma è scritta molto male, è incostituzionale, prestandosi agli strali della Corte Costituzionale.
Il compito affidato ai cittadini
Il compito affidato ai cittadini il prossimo 22 e 23 marzo appare molto delicato in quanto pone sulle loro spalle decisioni estremamente complesse, delle quali sarà difficile operare una complessiva valutazione in quanto gli aspetti positivi e quelli negativi della riforma quasi si bilanciano. Uso un vecchio adagio- separare il grano dalla paglia- per dire he il beneficio della terzietà del giudice, garantito dalla separazione delle carriere e dei concorsi, appare più rilevante dei disservizi che possono arrivare dalla costituzione di due diversi organismi di autogoverno della magiustratura e soprattutto dall’istituzione dell’Alta Corte.
Un’ultima considerazione, in merito alla campagna referendaria, va tratta dall’intervento del 18 febbraio scorso del Presidente Sergio Mattarella nel corso del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. E’ auspicabile un rispetto reciproco delle istituzioni e certamente un abbassamento dei toni che, fino a questo momento, in più circostanze, ha superato i limiti del confronto civile.
Se realmente si vuole fare la riforma della giustizia sarà necessario investire su di essa. Non più riforme a costo zero, colmare i vuoti di organico della magistratura, dotare i magistrati di collaboratori e di un avanzato sistema di informatizzazione, istituire presso le Università, cattedre di negoziazione per consentire agli operatori del diritto di comprendere che la tutela delle situazioni giuridiche protette, può passare anche attraverso ipotesi alternative: della conciliazione, della mediazione e della negoziazione assistita.
Solo così si potrà perseguire la certezza del diritto. Ma sarà, inoltre, necessario intervenire seriamente sul processo penale, perché troppe cause si concludono per prescrizione e costituiscono altrettante sentenze di inettitudine di quel processo a giungere alla ricerca della verità. Ai cittadini l’ardua sentenza.
* Piero Sandulli è avvocato e docente di Diritto processuale civile






