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I bitcoin, aspetti legali e tributari

I bitcoin, aspetti legali e tributari

08 Giugno 2018 1 Di Mattia Mancin

Dopo aver analizzato in modo approfondito le questioni legate al mining del bitcoin, questa volta vediamo gli aspetti tributari e legali legati all’uso di questa criptovaluta. Per fare ciò, abbiamo pensato di avvalerci dell’aiuto di un esperto del settore: Mattia Agnoletto. Mattia ha conseguito laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di Venezia con una tesi sul costo dell’analfabetismo finanziario. Dopo la laurea si è immerso nel mondo del trading e nelle criptovalute. Inizialmente si è dedicato alla ricerca e alla valutazione di prodotti finanziari (nei mercati regolamentati e non) legati alle criptovalute nell’ottica di costruire portafogli di investimento che tengano conto della propensione al rischio. Successivamente si è dedicato alla valutazione di White Paper. Durante il suo cammino ha incontrato un team di persone che voleva entrare nel settore delle criptovalute. Assieme a costoro sta facendo un percorso che consta di vari progetti. Inoltra è in grado di dare ampia consulenza relativamente a:
– ICO;
– ITO;
– Inquadramento contabile di criptocurrency e token al fine della predisposizione del
Bilancio di esercizio;
– Inquadramento giuridico e fiscale di criptocurrency e token al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società;
– Predisposizione SAFT;
– Valutazione e Predisposizione White Paper Finanziario;
– Business Plan con criptovalute;
– Aspetti legali, societari, giuridici, fiscali, tributari e contabili su cripto, token, ICO, ITO;
– Smart Contract (aspetti legali e predisposizione contrattualistica relativa)”.

I bitcoin nella dichiarazione dei redditi

Mattia, andiamo per ordine, usiamo dei semplici numeri per spiegare in modo chiaro cosa dobbiamo fare per quanto riguarda il discorso tassazione facendo un esempio facile facile. Supponiamo che oggi un Bitcoin valga 10000 euro, ed io decido di investire e comprare 7 bitcoin, per un totale di 70000 euro. Come devo comportarmi al fine della dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno in corso? Vanno dichiarati? Se sì, come?
“Se nel 2018 il contribuente detiene criptovalute il problema si presenta per la
dichiarazione dei redditi 2019. Supponendo che il contribuente detenga criptovalute e
non smobilizzi parti di esse, la risposta è la seguente: dichiarare la detenzione di
criptovalute compilando il quadro RW indicando alla colonna 3 il codice 14. Fin qui tutto bene. In relazione al caso di specie gli esperti si interrogano relativamente alla colonna 4: Stato Estero. In pratica, il problema è riferito a “dovevengono detenuti i bitcoin, cioè in quale wallet e dove si trova questo wallet. Se ad esempio io li detenessi su una piattaforma centralizzata, come Coinbase, che, se non erro ha sede a San Francisco, California, dovrò inserire il codice degli Stati Uniti. E così per ogni wallet: si inserisce il codice della sede legale cui risiede la società che gestisce i wallet. E’ giusto quello che ho detto? E quindi i bitcoin vengono assimilati come valuta estera ai fini fiscali? Nel caso in esame si parla di contribuente residente in Italia che non ha la disponibilità della chiave privata e utilizza un custodial wallet gestito da terzi (intermediario exchanger). L’obbligo di dichiarare la detenzione di criptovalute nel quadro RW è solo per i contribuenti che utilizzano un custodial wallet il cui gestore risulta residente o domiciliato all’estero. Pertanto se il contribuente si affida ad un custodial wallet residente in Italia: il quadro RW non è idoneo a dichiarare la detenzione di criptovalute.

Le criptovalute sono degli UFO

Prosegue Mattia: “Per quanto concerne l’inserimento dello Stato estero si deve precisare un aspetto della materia. Dal punto di vista meramente informatico le criptovalute “risiedono” nella blockchain e pertanto giuridicamente mi sento di definirle a-territoriali. L’errore che si commette è cercare di dare una “residenza fiscale” a ciò che non ha una “presenza territoriale”. Per quanto concerne l’assimilazione delle criptovalute come valute estere si riprende quanto detto in precedenza specificando ulteriormente. Nessuna criptovaluta ha una presenza territoriale. Dal punto di vista giuridico una valuta a corso legale (Euro, Dollaro) deve essere emessa da uno Stato. Si rileva che nessuna criptovaluta è emessa da uno Stato. Pertanto definire la criptovaluta come valuta estera è giuridicamente errato. Da tale errore giuridico ne derivano altri con rilevanza fiscale. Pertanto è necessaria una normativa che non deve prescindere da una definizione informatica (cosciente) di criptovaluta. È questo il primo passo per capire cosa è criptovaluta e per inquadrarla correttamente dal punto di vista giuridico. L’inquadramento fiscale verrà di conseguenza. Da quello che ho potuto capire ci troviamo di fronte a quello che, come forse meglio non poteva definire un altro esperto in materia (Stefano Capaccioli), un “UFO”, dove la lettera “F” non sta per flying, ma financial, cioè un “OGGETTO FINANZIARIO NON DEFINITO”.

Ringraziamo per ora il nostro esperto Mattia Agnoletto e gli diamo appuntamento tra sette giorni. Se nel frattempo avete qualche domanda inerente al tema, potete aprire una discussione qui, scrivermi, o scrivere direttamente a Mattia Agnoletto sul suo profilo linkedin:

Ricordo inoltre che, per partecipare attivamente alle attività di mining del bitcoin, è possibile iscriversi gratuitamente al mio gruppo di miners, a questo link. 
Coloro, invece, che volessero avere una prima consulenza generale e gratuita, possono iscriversi gratuitamente al mio gruppo meetup di Padova al seguente link.

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