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Italicum, ecco le ragioni dei ricorrenti e dell’Avvocatura di Stato

Italicum, ecco le ragioni dei ricorrenti e dell’Avvocatura di Stato

14 Settembre 2016 0 Di Pietro Nigro

Italicum, depositate ieri le motivazioni dei ricorrenti e dell’Avvocatura di Stato alla Corte costituzionale che deciderà sui ricorsi dei tribunali di Messina e Torino.

Italicum, ecco le ragioni dei ricorrenti

Sono sei, e tutte valide, le questioni di legittimità costituzionale per le quali due tribunali, quelli di Torino e di Messina, hanno sottoposto la riforma della legge elettorale, l’Italicum, al vaglio della Corte costituzionale, che si pronuncerà sulla questione nell’udienza del prossimo 4 ottobre. Non a caso, le questioni sono state giudicate “non manifestamente infondate” dai giudici che hanno interpellato la Consulta.

Le sei questioni, insieme a tutti gli altri motivi per il ricorso, sono contenute nelle memorie dei ricorrenti che sono state depositate ieri alla Consulta e che la Fondazione Einaudi ha reso disponibili questa mattina sul suo sito insieme alle memorie dell’Avvocatura dello Stato.

La prima argomentazione presentata riguarda in via preliminare lo stesso ricorso, tecnicamente definito “incidentale” perché incidentalmente presentato da giudici di tribunali, in questo caso quelli di Messina e di Torino, che si sono imbattuti nella questione esaminando la materia in altri procedimenti.

Per questo il documento dei ricorrenti esamina proprio la “censurabilità” della materia elettorale, così come la possibilità di prendere in esame gli stessi fondamentali concetti di sovranità popolare e di diritto di voto, con le sue caratteristiche e i suoi effetti.

Per questo, affermano i ricorrenti, esistono le ragioni per presentare il ricorso e gli stessi ricorrenti hanno pienamente interensse ad esercitare l’azione giudiziaria.

Entrando nel merito, sono sei le questioni di legittimità costituzionale che sono state poste e che, in prima battuta, gli stessi tribunali a cui sono stati presentati i ricorsi hanno già giudicato “non manifestamente infondate”.

Tra queste, le questioni più delicate riguardano:

  • la rappresentanza territoriale degli eligendi
  • la rappresentanza democratica
  • la figura dei capilista e quella delle candidature plurime
  • le soglie d’acceso al Senato a Costituzione ancora vigente
  • l’applicabilità dell’Italicum a Costituzione ancora vigente per il Senato.

Va considerato, infatti, che, ad ora, e quindi al momento di una eventuale tornata elettorale, non è entrata ancora in vigore la riforma costituzionale su cui si è speso il premier Matteo Renzi in questi mesi e che dovrà essere sottoposto, non si sa ancora quando, a referendum dei cittadini.

In aggiunta, la proposta dei ricorrenti di una istanza di autorimessione per il primo motivo di ricorso in tema di incostituzionalità dell’iter legislativo della Legge 52 del 2015, non recepita dal Tribunale.

Ma è nella conclusione che i ricorrenti propongono una riflessione finale sul fatto che si rischia addirittura di provocare una mutazione nella natura stessa della forma dello Stato come lo conosciamo, che verrebbe ambiata con l’uso improprio di una “semplice” legge dello Stato.,

Le richieste dell’Avvocatura di Stato

A sua volta, anche l’Avvocatura di Stato ha presentato due memorie, una, di 65 pagine, si riferisce all’ordinanza rimessa alla Corte dal Tribunale di Torino, l’altra, di 94 pagine, a quella presentata dal Tribunale di Messina.

In passato, la Consulta è stata già chiamata a pronunciarsi su una legge elettorale, il cosiddetto Porcellum. Ma, fa notare l’Avvocatura,

non solo la legge aveva già trovato applicazione, ma era altresì immediatamente applicabile in caso di voto.

Diverso invece il caso dei due ricorsi sull’Italicum su cui la Consulta si pronuncerà il 4 ottobre.

Tale norma non aveva trovato ancora applicazione – sostiene l’Avvocatura – nessuna elezione si è svolta con questa legge.

E se la legge non ha trovato applicazione non è possibile che sia stato leso qualche diritto. La stessa Consulta ha già deliberato in passato sull’inammissibilità di un ricorso, quello sulla questione di legittimità costituzionale sollevata sulla soglia di sbarramento del 4 per cento per l’elezione del Parlamento europeo.

In quella sentenza del 2015 la Corte stabiliva che

al di fuori di una determinata vicenda elettorale nella quale sia dedotta la violazione di uno specifico diritto di voto, non può essere ritenuta ammissibile un’azione con la quale venga richiesto l’accertamento in astratto del contenuto di tale diritto.

Secondo l’avvocatura dello Stato, che chiederà dunque alla Consulta di respingere i ricorsi, la questione posta è “fittizia”, strumentale, perché l’Italicum è diventato legge nel 2015 ed è divenuto efficace solo dal 1 luglio 2016, ma non è mai stato applicato, mentre l’azione dei ricorrenti è stata avviata addirittura prima di questa data ed esaminarla sarebbe quasi un giudizio prematuro e “preventivo” di legittimità.

 

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