Contenuto Pubblicitario
La disobbedienza del giudice e il mandato del popolo

La disobbedienza del giudice e il mandato del popolo

07 Giugno 2019 0 Di Davida Camorani

Nei verbali dell’Assemblea costituente l’origine del mandato a cui il giudice non può disobbedire: sentenze e provvedimenti si emettono in nome del popolo italiano.

«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ».

Il Popolo esprime la sua sovranità attraverso il voto.

La sovranità del popolo nella Costituzione italiana

Alla Sovranità del Popolo, anche il Potere giudiziario deve sottostare, in quanto ha il dovere istituzionale di applicare le Leggi partorite dal Parlamento e di controllarne la retta osservanza.

Questo ci viene espressamente lasciato scritto, nero su bianco, dal Presidente della Commissione dell’Organizzazione Costituzionale dello Stato Italiano Umberto Elia Terracini il 22 dicembre del 1947, giorno di votazione e approvazione della Costituzione.

Si riporta fedelmente il discorso pronunciato dopo l’approvazione della Carta Madre e con cui la affida al Popolo Italiano, affinché se ne faccia Severo Custode:

Onorevoli colleghi, è con un senso di nuova e profonda commozione che ho pronunciato or ora la formula abituale con la quale da questo seggio nei mesi passati ho, cento e cento volte, annunciato all’Assemblea il risultato delle sue votazioni.

Di tutte queste quest’ultimo ha riassunto il significato e gli intenti affermandoli definitivamente e senza eccezione come Legge Fondamentale di tutto il Popolo Italiano.

Ad ogni Organo il compito costituzionale proprio di fare le Leggi al Parlamento, al Governo di applicarle ed alla Magistratura di controllarne la retta osservanza.

Ma con la Costituzione questa Assemblea ha inserito nella struttura dello Stato repubblicano altri organi, ignoti al passato sistema:

  • la Corte delle garanzie costituzionali sancita a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali ma non a preclusione di progressi ulteriori del Popolo Italiano verso una sempre maggiore dignità dell’Uomo, del Cittadino, del lavoratore,
  • e il Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro.

La Costituzione postula senza equivoci le riforme che il Popolo Italiano, in composta fiducia rivendica.

Mancare all’impegno sarebbe nello stesso tempo violare la Costituzione e compromettere, forse definitivamente l’avvenire della Nazione Italiana.

(Vivissimi generali applausi).

L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa lo affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.

(Approvazioni.)

Viva la Repubblica Democratica italiana, libera pacifica ed indipendente!

(Vivissimi generali prolungati applausi)

I giudici e Salvini, è scontro sui migranti

Forse qualcosa ai giorni nostri non torna e merita un approfondimento.

Vediamo perché.

Così la Repubblica titola un articolo: “Salvini contro i giudici che bocciano i suoi provvedimenti: “Sono a favore degli immigrati, dovevano astenersi”.

Stiamo parlando del Ministro degli Interni Salvini Matteo, un ministro che piaccia o non piaccia, rappresenta il risultato di elezioni, ovvero la sovranità espressa dal Popolo.

Il Fatto invece, ci riporta una lamentela dello stesso Ministro. Salvini: “Inchieste? Vogliono fermarmi. Io sono eletto, i pm no”.

Ma cosa sta accadendo?

Spieghiamolo in parole semplici: taluni magistrati, che operano sia in Emilia Romagna che in Toscana, hanno ordinato l’iscrizione all’anagrafe di alcuni richiedenti asilo non prevista dalla legge varata.

Insomma, pare che questi giudici abbiano sposato la causa dei migranti con una “devozione mariana”, che non è stata sentita, per esempio, rispetto ai Sequestri di Stato compiuti, negli stessi territori, alle Famiglie Italiane.

Sono infatti note le vicende giudiziarie di sottrazioni di Figli a genitori per essere inseriti in Istituti, violando gravemente la Costituzione e le Leggi dello Stato.

Queste “pratiche” ci hanno speso documentato veri e propri Crimini all’Umanità.

Riportiamo i tragici casi del Forteto, accaduti in Toscana (La “setta di stato”) e di ciò che avveniva nel Tribunale dei minorenni di Bologna su denunce dell’ex magistrato, Francesco Morcavallo, magistrato per questo costretto a dimettersi.

Fatti di una tale gravità che non hanno visto la stessa “devozione mariana” dedicata alla questione immigrati.

Mistero della Fede.

La disobbedienza del giudice

Perché il titolo “La disobbedienza del giudice”? Perché è ciò che molti cittadini percepiscono dai fatti sopra esposti.

Il Ministro degli Interni pertanto lamenta la bocciatura da parte di taluni giudici della legge ovvero ciò che un giudice ha il dovere costituzionale di osservare in quanto manifestazione della volontà popolare.

Infatti, ogni sentenza e provvedimento emesso da un giudice porta al preambolo la dicitura “In Nome del Popolo Italiano” proprio a sottolineare la Sovranità del Popolo che si è espressa nell’applicazione di quella legge che il giudice applica in quella sentenza.

Vediamo come e perché i Costituenti adottarono la formula “ In Nome del Popolo Italiano” che vediamo scritta in ogni preambolo.

Nelle appendici dei Verbali dell’Assemblea Costituente, alla data del 13 dicembre del 1946, troviamo la riunione della Commissione per la Costituzione impegnata nella discussione per trovare la valenza giuridica alla sentenza o al provvedimento che avrebbe emesso il giudice.

Diverse furono le proposte ma nessuna di esse aveva i requisiti giuridici per rendere legittima l’attività dei giudici al punto tale che il Costituente Piero Calamandrei fu costretto ad intervenire per chiarire all’intera commissione cosa fosse necessario:

“Onorevoli colleghi, quando i giudici pronunciano una sentenza, la pronunciano in nome di un ente avente una personalità giuridica, come è la Repubblica o lo Stato.

La frase «in nome della legge» è invece solo un modo di dire che, dal punto di vista giuridico, non ha alcun significato, perché la legge non è un mandante”.

Il Mandante era pertanto elemento essenziale per la validità della Sentenza, un mandante che doveva riconoscersi nella sovranità del Popolo già sancita nell’art 1.

Il Costituente Giuseppe Cappi capì immediatamente quale fosse l’unico mandante con titolo, che rispondeva ai requisiti giuridici richiesti da Piero Calamandrei e presentò il suo emendamento:

«Le sentenze sono pronunciate in Nome del Popolo»..

Le sentenze si emettono nel nome del Popolo, che è mandante dei giudici che sono mandatari

L’intera Commissione applaudì e da quel momento il Popolo Italiano fu investito del Titolo di Mandante, del Mandato Giuridico Decisionale dei giudici che divennero da quel giorno Mandatari.

Alla luce di tutto ciò è d’obbligo una domanda:

Ma, se un Mandatario non esegue l’oggetto del Mandato a lui conferito dal Mandante, cosa potrebbe accadere?

Nell’immagine sotto allegata possiamo leggere qualcosa di interessante nel panorama giuridico e, lasciare al lettore le riflessioni.

Contenuto Pubblicitario
Banner Istituzionale Italpress 666x82