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Legge di bilancio, perché il ricorso costituzionale potrebbe essere inammissibile

Legge di bilancio, perché il ricorso costituzionale potrebbe essere inammissibile

04 Gennaio 2019 0 Di Paola Bernuzzi

Legge di Bilancio, il Pd interpella la Corte costituzionale per conflitto tra poteri dello Stato. E se il ricorso fosse inammissibile?

Legge di Bilancio, il Pd si rivolge alla Corte costituzionale

Al termine dell’iter di approvazione del Disegno di legge di Bilancio per il 2019, il capogruppo del Partito democratico al Senato Andrea Marcucci ed altri 36 senatori del Pd hanno presentato un ricorso alla Corte Costituzionale con il quale viene sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Il ricorso si basa sull’idea che un gruppo parlamentare sia un potere dello Stato e che quindi possa avanzare un ricorso diretto alla Consulta, così come prevede l’articolo 134, secondo comma della Costituzione.

Ceccanti ha convenuto che non ci sono precedenti in tal senso, ma è anche vero che la giurisprudenza costituzionale “è in continua evoluzione”.

Il Presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi ha disposto, con decreto, che l’ammissibilità del conflitto sia trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019 e ha nominato come relatrice della causa la vicepresidente della Corte, professoressa Marta Cartabia.

Inutile ricordare che i poteri dello Stato sono tre e sono separati: quello Legislativo, quello  Esecutoloivo e quello Giudiziario, che si sostanziano rispettivamente nel Parlamento (Camera e Senato), nel Governo e nella Magistratura.

Conflitto tra poteri dello Stato, ma chi rappresenta il Parlamentare?

Ma il Parlamentare, ancorché rappresentato in un gruppo, quale “Potere“ rappresenta per la Costituzione italiana in vigore?

La risposta è nell’articolo 67 della Carta Fondamentale:

“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

La ratio di questo inciso può essere agevolmente desunta dai lavori preparatori della Costituzione, e precisamente in quelli della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione del 19 settembre 1946. cco il verbale ufficiale:

“On. Lussu ritiene indispensabile introdurre in un articolo della Costituzione il concetto di rappresentanza nazionale del deputato. Ricorda che nel passato essa si intendeva come ammessa; tuttavia vi furono lunghe ed aspre discussioni per stabilire se il deputato rappresentasse il suo collegio o la Nazione. Se, come è probabile, si arriverà ad una Costituzione dello Stato su basi regionalistiche o autonomistiche, sarà necessario affermare nella nuova carta statutaria che il deputato rappresenta la Nazione, e ciò per ovvie ragioni di opportunità”.

On. Bozzi si associa a quanto ha detto l’onorevole Lussu: crede indispensabile introdurre nella Costituzione una norma nel senso indicato, in vista della struttura regionale dello Stato. Nel vecchio Statuto c’era, e il non volerla includere nel nuovo potrebbe avere un significato lontano dagli intendimenti della Sottocommissione”.

Il Presidente Terracini, per risolvere la questione in esame, mette in votazione la seguente dizione contenuta nel progetto dell’onorevole Conti e assorbente quella proposta dall’onorevole Mortati:

«I deputati sono rappresentanti della Nazione». (È approvata).

Ecco perché siamo tutti curiosi di sapere cosa deciderà la Corte Costituzionale nell’ammettere o meno il ricorso proposto dai gruppi parlamentari del PD.

Forse hanno fatto un po’ di confusione tra il concetto di Stato e quello di Nazione:

Forse sarebbe bene rinfrescare la distinzione di rappresentatività che questi due sostantivi  indicano.

Stato e Nazione sono termini utilizzati comunemente per indicare lo stesso concetto, ma mentre lo Stato indica un’entità giuridica e istituzionale, la Nazione corrisponde a una vera e propria comunità culturale.

Quindi la Nazione non è una Istituzione o un potere dello Stato.

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