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Legittima difesa, una legge che non tutela le vittime

Legittima difesa, una legge che non tutela le vittime

03 Dicembre 2018 0 Di Paola Bernuzzi

I Longobardi, popolo nomade e di razza barbarica, si insediarono nella città di Pavia nell’anno 600 D.C. Sono loro che hanno introdotto per primi il concetto della legittima difesa.

Come tutti i popoli migranti non avevano leggi scritte: la loro condotta era disciplinata dalle consuetudini che mantenevano la tribù compatta nel suo interno, poiché il nemico dal quale si dovevano difendere era sempre esterno al gruppo.

Il loro insediamento in un posto fisso fece sì che il loro nemico non fosse più all’esterno del gruppo ma all’interno, poiché molto beni che sino a quel momento non erano tutelati, poiché quasi sconosciuti, ora lo diventavano, come la proprietà privata.

L’Editto di Rhotari tutelava la proprietà privata

Per questo motivo il re Rhotari emanò una serie di leggi scritte contenute nel suo Editto che sanzionavano determinate condotte, il fine di queste leggi era preservare la pace sociale.

Questo comma dell’Editto disciplinava la condotta che la persona offesa doveva tenere in caso che qualcuno si addentrasse nella sua proprietà senza permesso :

Art. 32: Per quanto riguarda un uomo libero, se di notte viene trovato nella corte di un altro e non porge le mani per essere legato, sia ucciso e i suoi parenti non reclamino.

Se porge le mani per essere legato e viene legato, dia per riscattare se stesso 80 soldi; poiché non v’è ragione che un uomo entri di notte, in silenzio e di nascosto, nella corte di un altro. 

Ma se ha qualche motivo, chiami prima d’entrare.

Il legislatore longobardo aveva, a differenza del nostro, un’esatta concezione della proporzionalità tra offesa e difesa, considerava l’elemento soggettivo dell’azione, in poche parole il “motivo“ che giustificava l’ingresso di una persona nella proprietà di un’altra.

Legittima difesa oggi, una questione di “proporzioni”

Attualmente la legittima difesa è una forma di autotutela permessa dalla legge quando è proporzionata alla minaccia subita. Invece, se la reazione è eccessiva, si passa dalla parte del torto.

L’attuale legislatore NON riesce a trovare una soluzione circa la “proporzione“ che giustifichi un’adeguata difesa ad un’aggressione, cercando sempre la soluzione in un elemento oggettivo più che soggettivo: colui che entra in una proprietà altrui può saccheggiare, derubare, terrorizzare, ma se non ha un’arma da fuoco, e l’aggredito si difende con essa, “eccede nella difesa” e viene punito poiché si presume che quell’altro NON avesse quale finalità quella di uccidere ma solo di aggredire dei beni altrui.

E’ assurdo che non si tenga conto dell’elemento soggettivo del ladro, poiché come diceva re Rhotari nel lontano 643 d.C., se qualcuno entra in buona fede nella proprietà altrui “Chiami prima d’entrare”.

Questo può essere assimilato al caso di una persona in stato di pericolo che deve trovare protezione in una proprietà privata.

Ogni qualvolta che qualcuno entra nella proprietà di altri usando minacce o trattando la cosa di altri come propria, in presenza del proprietario, ha anche un’esatta rappresentazione che in termini giuridici si chiama  “costi quel costi”, cioè la consapevolezza che il minacciare una persona per derubarla potrebbe, anche senza che quest’ultima muova un dito per difendersi, causare malori in seguito ad un tale spavento.

Se lo Stato non ci protegge bisogna proteggersi da soli?

Che un cittadino NON trovi protezione da parte dello Stato con una legge che lo tuteli sulla sua incolumità e sui suoi beni negandogli la possibilità di vivere una vita serena è uno Stato di NON diritto.

Apprendiamo dalla recente cronaca che una persona ha dovuto trasferirsi nella propria fabbrica per “presidiarla” dai malfattori, poiché aveva già subito trentotto furti, senza che nessuno fosse stato catturato o punito.

Al trentanovesimo furto, senza avere più una vita normale, questa persona ha sparato al ladro, che ledeva ancora una volta i suoi diritti di uomo e cittadino, uccidendolo.

Ma le leggi dello Stato, che non lo avevano tutelato prima, ora lo accusano per questo gesto dicendogli di  “aver esagerato”.

Attualmente il legislatore vuole mettere un “braccialetto elettronico agli “stalker”: se tale progetto dovesse andare in porto, si spera che tutti coloro che commetteranno furti e saccheggi nelle proprietà private, se catturati e dichiarati colpevoli, siano considerati, se non potenziali assassini, almeno “ stalker “, di modo che la persona che ha subìto tale offesa possa vivere una vita serena sentendosi tutelata dalle Istituzioni.

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