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Nuova Sabatini, il Dl Cura Italia sospende fino a settembre le rate delle imprese per i finanziamenti ricevuti

Nuova Sabatini, il Dl Cura Italia sospende fino a settembre le rate delle imprese per i finanziamenti ricevuti

22 Marzo 2020 0 Di Redazione In24

Tra i provvedimenti inseriti nel Decreto legge Cura Italia, c’è una norma per la Nuova Sabatini: sono sospesi fino a settembre i pagamenti delle rate.

Finanziamenti Nuova Sabatini, il DL Cura Italia sospende le rate

Il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l’acquisto dei beni strumentali.

È stato così applicato quanto previsto dal decreto legge ”Cura Italia’, che ha introdotto misure a supporto delle imprese per fronteggiare l’impatto economico causato dall’emergenza Covid-19.

I contributi agevolativi alle imprese concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari della Nuova Sabatini non subiranno variazioni e continueranno pertanto ad essere erogati.

La sospensione è in linea con quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tale sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.

La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

L’erogazione delle quote di contributo del Ministero – così come prevista dai singoli decreti di concessione – non subisce modificazione.

 

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