{"id":13537,"date":"2018-03-07T20:58:17","date_gmt":"2018-03-07T19:58:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.italianotizie24.it\/?p=13537"},"modified":"2018-03-07T22:25:24","modified_gmt":"2018-03-07T21:25:24","slug":"in-gazzetta-il-decreto-che-inventa-il-falso-condohotel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.italianotizie24.it\/in-gazzetta-il-decreto-che-inventa-il-falso-condohotel\/","title":{"rendered":"In Gazzetta il decreto che inventa il falso condohotel"},"content":{"rendered":"
Il condohotel esiste gi\u00e0. Ma arriva in Gazzetta ufficiale il Decreto del Governo che permette di trasformare gli alberghi in case.<\/p>\n
E’ stato salutato quasi come una rivoluzione per l’hotellerie italiana il decreto del Governo<\/strong> che “inventa” il Condohotel<\/strong>, decreto di cui non c’era alcun bisogno perch\u00e9 il condohotel<\/strong> esiste gi\u00e0. Decreto che al massimo consente di regolare meglio l’ospitalit\u00e0 diffusa classificando come albergo l’attivit\u00e0 ripartita in diverse case. E che potrebbe anche incentivare la conversione di porzioni di alberghi in case, con il doppio risultato di svilire il tessuto alberghiero italiano e di spingere la concorrenza al ribasso ai bed&breakfast senza contrastare effettivamente l’abusivismo.<\/p>\n Il decreto “Condohotel<\/strong>“, o Condhotel<\/strong> come pure viene a volte definito, \u00e8 stato firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 17 gennaio 2018<\/strong> e – dopo l’ok della Corte dei Conti del 27 febbraio \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 marzo scorso (qui il testo del decreto<\/a><\/strong>). Il provvedimento \u00e8 stato fortemente voluto e promosso negli ultimi anni dalle organizzazioni di categoria degli albergatori e da Bernab\u00f2 Bocca<\/strong>, presidente di Federalberghi e senatore di Forza Italia<\/strong>.<\/p>\n La sua prima disciplina risale infatti all\u2019articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (il cosiddetto \u201cSblocca Italia\u201d) convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio<\/strong> \u00e8 passato anche al vaglio\u00a0del Consiglio di Stato, a luglio e a novembre 2017. Ora, il decreto pubblicato in Gazzetta dovr\u00e0 essere applicato dalle venti regioni, chiamate a dettare una propria disciplina per l\u2019avvio e l\u2019esercizio dei “Condhotel”<\/strong>.<\/p>\n Ci\u00f2 senza badare al fatto che il modello\u00a0condohotel<\/strong>, che trae origine dal grande successo dei “condominium hotel<\/strong><\/em>” negli Stati Uniti, esiste gi\u00e0 anche in Italia, e se ne contano almeno due esempi: il primo realizzato dalla societ\u00e0 Condohotel Italia<\/a> nel 2005 a Chianciano Terme e il secondo realizzato dalla catena americanda Ramada a Milano<\/a>, senza contare famose catene di “compropriet\u00e0 alberghiera” derivate dalle multipropriet\u00e0.<\/p>\n Per condohotel<\/strong>, infatti, negli Usa, ai Caraibi, in Gran Bretagna, Francia e Spagna, si intende un albergo pi\u00f9 o meno grande, in cui la “propriet\u00e0” delle singole camere viene venduta ad altrettanti privati compratori, che possono anche andarci in vacanza, ma non si modifica la destinazione urbanistica dell’immobile e l’impresa alberghiera continua ad utilizzarlo come “albergo”. Nei condohotel<\/strong> realizzati in Italia, poi, a differenza della pur simile multipropriet\u00e0, la vendita \u00e8 effettiva e viene registrata al catasto, e la destinazione d’uso \u00e8 e resta “alberghiera”.<\/p>\n La nuova legge, invece, nel regolamentare il “nuovo” condohotel<\/strong>, lo definisce come “un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari ubicate\u00a0nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio,\u00a0servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla\u00a0ricettivit\u00e0 e, in forma integrata e complementare, in unit\u00e0\u00a0abitative a destinazione residenziale<\/strong>, dotate di servizio autonomo di cucina…<\/em>” (articolo 3 del decreto).<\/p>\n Insomma attivit\u00e0 di impresa alberghiera esercitata sia nell’albergo vero e proprio sia in immobili residenziali, cio\u00e9 in case private adattate o in parti dell’albergo convertite in case.<\/p>\n E addirittura, sin dall’articolo 1, il decreto promette di indicare “i criteri\u00a0e le modalit\u00e0 per la rimozione del vincolo di destinazione\u00a0alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle\u00a0unit\u00e0 abitative a destinazione residenziale<\/strong><\/em>“.\u00a0Quindi, procedure semplificate per cambiare la destinazione urbanistica di parte degli alberghi e l’autorizzazione a svolgere attivit\u00e0 alberghiera in “case”.<\/p>\n In seconda battuta, il decreto prevede anche il caso dell’attivit\u00e0 alberghiera che potr\u00e8 nascere accentrando in una gestione “unitaria” camere esistenti in diversi immobili, per esempio in diverse case anche di diversi proprietari.<\/p>\n In questo modo, per esempio, un albergatore potrebbe aumentare la sua capacit\u00e0 ricettiva aggregando all’albergo case ed appartamenti ubicate nelle vicinanze (fino a 200 metri dalla portineria, dice la legge).<\/p>\n Inoltre, sar\u00e0 possibile avviare una piccola attivit\u00e0 alberghiera senza comprare diversi immobili, come peraltro gi\u00e0 avviene nell’ospitalit\u00e0 diffusa, o di “regolarizzare” i piccoli b&b che in realt\u00e0 dispongono di molti appartamenti.<\/p>\n