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INAD: un passo avanti, ma per i diversamente abili le Zone a Traffico Limitato, restano tre passi indietro

INAD: un passo avanti, ma per i diversamente abili le Zone a Traffico Limitato, restano tre passi indietro

08 Settembre 2023 0 Di Vittorio Zenardi

di Fulvio Oscar Benussi, pubblicista e socio della Fondazione Italian digital Revolution

INAD: un passo avanti, ma per i diversamente abili le Zone a Traffico Limitato, restano tre passi indietro

L’INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) consentirà un miglioramento importante nella comunicazione della pubblica amministrazione con il cittadino. Ciò avverrà rendendo disponibili alla PA, alle cittadine e ai cittadini i domicili digitali registrati che potranno essere reperiti presso il sito INAD. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico scelto dal cittadino e gestito da un Provider di Posta Elettronica Certificata (PEC) che rende le comunicazioni inviate e ricevute da tale indirizzo sicure e con valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il valore legale di una PEC è analogo a quello che si ottiene inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, con il vantaggio dell’immediatezza che il digitale consente. L’istituzione di INAD è quindi senza dubbio un importante passo avanti per il miglioramento dei rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione Pubblica del nostro Paese.

Oggi il digitale rende possibile snellire, a favore dei cittadini, anche le procedure relative all’ingresso delle vetture dei diversamente abili nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

Come noto i diversamente abili muniti di contrassegno europeo sono liberi di entrare con la loro vettura nelle ZTL del proprio Comune e in quelle di Comuni diversi dal proprio. Questa opportunità viene spesso segnalata anche nei cartelli posti in prossimità dei varchi delle zone a traffico limitato. La procedura che consente di ottenere dal Comune di residenza il contrassegno per il libero ingresso nelle ZTL prevede che, a seguito della presentazione dei documenti che certificano la situazione di disabilità, avvenga il rilascio al cittadino del contrassegno per portatori d’handicap. Il contrassegno nella stragrande maggioranza dei casi è assegnato al proprietario della vettura che trasporta il disabile. Per questo non si comprende come mai, acquisita tramite controllo con telecamera la targa della vettura del disabile che transita dal varco ZTL, la polizia locale non possa verificare se la vettura appartiene a un disabile possessore di contrassegno. Tale controllo eviterebbe al cittadino disabile l’onere di inviare alla Polizia Locale mail e documentazione richiesta per l’autorizzazione al libero transito nella ZTL. La procedura prevista dalla maggioranza dei Comuni prevede infatti che, pena la prescrizione del diritto al passaggio e nel termine due-tre giorni dall’ingresso in ZTL, il disabile invii all’indirizzo mail della Polizia Locale una comunicazione dove indichi: la data del passaggio, la targa della vettura transitata, oltre a inviare copia del contrassegno di portatore di handicap. Se invece quella da noi indicata diventasse la procedura seguita dalla Polizia Locale l’onere di invio della mail e della documentazione prevista resterebbe a carico esclusivo di quei soggetti, diversamente abili, che transitano in ZTL con una vettura di cui non sono proprietari.

Immagine 1 (esempio di cartello posto in prossimità di un varco ZTL)

 

L’opportunità per i diversamente abili di transitare e sostare liberamente all’interno delle ZTL viene solitamente segnalata anche nei cartelli posti in prossimità dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato (immagine 1). Ma, anche se viene segnalata la possibilità per i diversamente abili di accedere liberamente alla ZTL, non appare alcuna indicazione che segnali, a chi non si è già registrato, la necessità di documentare via mail il proprio diritto al transito, inviando copia del contrassegno, alla Polizia Locale. Questa mancanza informativa potrebbe generare un malinteso che porti i Vigili a comminare una multa al disabile che in tale caso sarebbe “punito” anche se incolpevole. Per questo suggeriamo che i cartelli vengano aggiornati e venga inserita un’informativa completa a beneficio dei diversamente abili.

All’inizio dell’articolo abbiamo citato l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali istituito per rendere più sicura e certa la comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Ebbene: perché l’indicazione che viene fornita dalla Polizia Locale per comunicare il transito del disabile e inviare la documentazione richiesta è di utilizzare un indirizzo mail invece che un indirizzo PEC? Va segnalato che gli invii tramite PEC rendono certa e dimostrabile la ricezione dalla comunicazione da parte del destinatario che non potrà perciò successivamente ripudiarla. Anche per questa motivazione è stato istituito l’indice INAD. Va comunque segnalato che, vista la mancanza di ricevuta che la PEC restituisce automaticamente al mittente, la Polizia Locale spesso sopperisce rispondendo in modo solerte, comunicando al cittadino ricezione, e spesso accoglimento dell’istanza.

Conclusione

La possibilità di condividere, tra Pubbliche Amministrazioni, i dati presenti negli archivi digitali di ognuna, inclusi quelli relativi al possesso del contrassegno H, è sicuramente una priorità da perseguire per evitare di appesantire il cittadino disabile con oneri burocratici aggiuntivi ai disagi che già vive quotidianamente.

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